saverio75, 25/04/2012 20.28:
ciao miciamimo, ti ringrazio per aver condiviso questa tua esperienza.
volevo farti alcune domande:
in che senso ora vivi come prima? possibile che dopo questa esperienza non sia cambiato nulla nella tua vita? il rapporto con gli altri, con te stesso....niente di niente?
possibile che non v'è stato alcun cambiamento?
perchè i tuoi genitori ti hanno fatto interdire? eri solo triste, un pò "paranoico" ma niente di più, non avevi fatto del male a nessuno. come mai questa loro decisione così drastica?
Dubito che ti abbiano fatto interdire.
leggi....
Come si vede per aversi interdizione è necessario che vi sia una infermità di mente, ma questa deve possedere determinate caratteristiche;
i
n primo luogo lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale; non è necessario, invece, che la malattia sia continua; di conseguenza anche dei periodi di lucido intervallo non impediranno la concessione del provvedimento.
La malattia, inoltre, deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutti gli tutto ciò che attiene alla vita di relazione; diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere da solo atti personali, come il riconoscimento di un figlio naturale o il matrimonio.
L'ultimo requisito è stato introdotto con la riforma dell'art. 414; si fa riferimento alla necessità di assicurare all'interdicendo adeguata protezione. È chiara l'intenzione del legislatore di spostare l'attenzione dalle persone (parenti dell'interdicendo) che possono chiedere l'interdizione, che possono sentirsi danneggiate dalla malattia del loro parente, all'interdetto.
Effetto della sentenza d'interdizione è la perdita della capacità d'agire, e quindi una incapacità generale per tutti i negozi di natura patrimoniale o familiare;
elenchiamone alcuni:incapacità a contrarre matrimonio ( art. 85 c.c.); se il matrimonio è stato già contratto dall'interdetto può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero ( art. 119 c.c. ); incapacità a compiere il disconoscimento di paternità ( artt. 245 c.c.); incapacità al riconoscimento del figlio naturale;
incapacità a testare ( art. 591 c.c.).
Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili ( art. 427 c.c.); l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d'interdizione
( art. 1442 c.c.).
Durante il procedimento d'interdizione può essere nominato un tutore provvisorio, ma può anche disporsi l'amministrazione di sostegno.
Non bisogna confondere, infine, l'interdizione giudiziale con l'interdizione legale.
Questa è prevista dall' artt. 32 e 33 c.p. ed è qualificata legale perché opera ex lege, senza bisogno di un apposito giudizio.
A differenza della minore età e dell’interdizione giudiziale, non ha per fondamento l’esigenza di intervenire a favore di un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, ma è una pena accessoria contro chi si è macchiato di un reato doloso particolarmente grave.
Altra differenza la ritroviamo nel fatto che l'incapace legale può compiere gli atti di natura personale e familiare.
Gli atti compiuti dall'incapace legale sono annullabili ex art. 1441 c.c. comma 2; si tratta di annullabilità assoluta poiché l'azione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.
Non è incapace legale il fallito; di conseguenza i suoi atti non sono invalidi, ma semplicemente inefficaci nei confronti del fallimento.